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Conto Termico 2.0 per scuole pubbliche: requisiti, domanda, cumulabilità

Il Conto Termico 2.0 è lo strumento più usato dalle PA per finanziare l'efficientamento di scuole e edifici pubblici. Questa guida spiega chi può accedere, quali interventi sono finanziabili e come evitare i problemi più comuni in fase di istruttoria.

Cos'è il Conto Termico 2.0 e a chi si rivolge

Il Conto Termico 2.0 è il meccanismo di incentivazione di interventi di efficientamento energetico e produzione termica da fonti rinnovabili gestito dal GSE, regolato dal DM 16 febbraio 2016. La quota dedicata alla Pubblica Amministrazione è strutturalmente la più consistente e prevede condizioni più favorevoli rispetto al segmento privato.

Le scuole pubbliche rientrano tra i beneficiari prioritari: ogni anno la quota PA viene rinnovata e le domande sono valutate "a sportello" fino a esaurimento, con la certezza di un tempo di risposta definito.

Interventi finanziabili su scuole pubbliche

  • Isolamento termico di strutture opache verticali, orizzontali e inclinate.
  • Sostituzione di serramenti con nuove chiusure a bassa trasmittanza.
  • Sostituzione di generatori di calore con pompe di calore (aria-acqua, acqua-acqua, geotermiche), generatori a biomassa, sistemi ibridi.
  • Solare termico per acqua calda sanitaria e integrazione riscaldamento.
  • Schermature solari, sistemi di building automation (BACS), illuminazione LED.
  • Riqualificazione energetica globale con raggiungimento di classe energetica APE minima A (nZEB per nuova costruzione).

Il fotovoltaico puro non rientra nel Conto Termico (che è uno strumento per il "termico"), ma impianti fotovoltaici in autoconsumo possono essere finanziati tramite altri strumenti (PNRR, CER, EPC) in cumulo con gli interventi Conto Termico sullo stesso edificio.

Requisiti tecnici minimi

Le "Regole Applicative" del GSE definiscono in dettaglio i requisiti per ogni intervento. Alcuni esempi:

  • Isolamento opaco: trasmittanza U post-intervento ≤ valore limite per zona climatica (es. 0,24-0,28 W/m²K per la fascia E centro-nord).
  • Pompe di calore: COP minimo a condizioni nominali (es. 3,9 per aria-acqua, 4,8 per geotermiche).
  • Solare termico: produttività minima di collettore certificata Solar Keymark.
  • Relamping LED: efficienza luminosa e indici di resa cromatica minimi, durata garantita.

La non conformità ai requisiti è la prima causa di decurtazione/diniego in fase istruttoria.

Come presentare la domanda al GSE

La PA può presentare domanda di accesso al Conto Termico:

  1. A consuntivo: dopo l'esecuzione dei lavori e l'emissione delle fatture.
  2. A prenotazione (solo PA e soggetti assimilati): prima dell'inizio lavori, con contributo vincolato in budget GSE. Questa modalità è preziosa perché garantisce la disponibilità dei fondi, a patto di avere un progetto esecutivo completo.

La procedura passa per il portale Portal Termico del GSE, con caricamento della scheda-domanda, dei computi metrici, delle schede tecniche dei prodotti installati, dei certificati energetici APE pre e post. L'esito è notificato entro 60-90 giorni.

Cumulabilità con PNRR e altri fondi

Il Conto Termico è cumulabile con altri incentivi statali, regionali, UE e comunitari entro i limiti degli aiuti di Stato e nel rispetto del divieto di doppio finanziamento della stessa quota di costo. In pratica:

  • Su una scuola che riceve 800.000 € di contributo PNRR su un intervento da 1.200.000 €, la quota residua di 400.000 € può essere coperta (parzialmente) dal Conto Termico.
  • Il calcolo richiede una precisa ripartizione delle voci di spesa in rendicontazione.
  • È indispensabile una tracciabilità contabile separata per ciascun incentivo.

La sovrapposizione con alcuni regimi (es. Superbonus) può non essere ammessa; la verifica deve essere fatta in sede di progettazione.

Fonti ufficiali

Domande frequenti

Tutte le scuole pubbliche possono accedere al Conto Termico 2.0?
Sì, a patto che il beneficiario sia una Pubblica Amministrazione in senso ISTAT (es. Comune, Provincia, Istituzione scolastica statale o provinciale). Il Conto Termico finanzia interventi su edifici di proprietà pubblica o in uso pubblico tramite contratto formale. Scuole paritarie non statali non rientrano.
Qual è la copertura economica massima sulle scuole?
Il Conto Termico riconosce alle PA il 40-65% del costo ammesso a seconda dell'intervento: isolamento termico, sostituzione infissi, generatori di calore a biomassa, pompe di calore, solare termico. Per gli interventi di "riqualificazione energetica importante" il contributo può coprire fino al 100% se congiuntamente al raggiungimento della classe A.
Quanto tempo passa tra la domanda GSE e l'accredito?
Per interventi con contributo totale ≤ 5.000 € l'erogazione è in unica soluzione entro 60 giorni dall'approvazione. Per importi superiori, l'erogazione avviene in rate annuali costanti su 2, 5 o 10 anni. L'iter medio di approvazione GSE è di 60-90 giorni dall'inoltro della scheda-domanda.
Si può cumulare Conto Termico e fondo PNRR sulla stessa scuola?
La cumulabilità è ammessa nei limiti imposti dalla normativa sugli aiuti di Stato e dal principio del divieto di doppio finanziamento della stessa quota di spesa. In pratica: si può usare Conto Termico sulla quota eccedente il contributo PNRR, con calcolo ex-post; è necessario evidenziare chiaramente in rendicontazione quali voci di spesa sono coperte da quale incentivo. La valutazione è bando-specifica.
Cosa succede se si sbagliano i requisiti tecnici minimi?
Se il GSE rileva in istruttoria o in verifica ex-post il mancato rispetto dei requisiti tecnici minimi (es. coefficiente U delle pareti opache, COP minimo delle pompe di calore, classe energetica post-intervento), il contributo viene decurtato proporzionalmente o decade integralmente. In alcuni casi è richiesta la restituzione degli importi già erogati. La progettazione tecnica deve seguire scrupolosamente le "Regole Applicative" del Conto Termico.
Serve una diagnosi energetica preventiva?
Per gli interventi singoli su componenti specifici non è sempre obbligatoria. Per gli interventi di riqualificazione profonda (deep renovation) la diagnosi energetica preventiva è di fatto indispensabile, sia per dimensionare gli interventi sia per dimostrare il raggiungimento del miglioramento di classe richiesto. È comunque sempre consigliata: riduce il rischio di errori progettuali e di istruttoria.

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